Nomina e poteri dei Commissari

1) – I Commissari sono nominati per reparto di fabbrica a seconda delle squadre di lavorazione; il loro numero, fissato ora provvisoriamente dalle Commissioni Interne, sarà stabilito definitivamente dal Consiglio di Fabbrica, che farà il rilievo esatto delle lavorazioni. Le assemblee dei Consigli fisseranno la proporzionalità tra il numero degli operai e il nu­mero dei candidati.

Il personale amministrativo e direttivo, sarà di­stinto nelle seguenti specialità: Ingegneri – Capi tecnici – Disegnatori – Segretari di reparto – Im­piegati dell’Amministrazione interna – Impiegati del servizio commerciale – Impiegati del Servizio Contabilità e Cassa – Impiegati dei servizi ausiliari. II rilievo esatto delle specialità di questa parte dell’at­tività di produzione, sarà fissato dalle assemblee di fabbrica.

2) – Sono elettori tutti i proletari della rabbrica, manuali e intellettuali.

3) – Sono eleggibili gli organizzati di qualunque Sindacato che sia sulle direttive della lotta di classe. Il Commissario revocato è ineleggibile per tre assemblee di seguito; il suo diritto di candidato è so­speso quindi per una elezione.

4) – Le prime elezioni sono indette dalle Commissioni Interne vecchio tipo. Le Commissioni elette durano in carica nonnalmente per SEI mesi: durante questo periodo possono rinnovarsi parzialmente (in alcuni reparti) o totalmente in tutta la fabbrica per la dimissione dei Commissari. Alla assemblea dei Commissari scaduti spetta di fissare le norme per la indizione delle nuove elezioni, fermi restando i principi generali.

5) – Il Commissario deve continuamente godere la fiducia degli elettori: esso è quindi revocabile in ogni istante. Se risulta sconfessato da almeno la metà più uno dei suoi elettori o dalla maggioranza della assemblea di fabbrica, il Commissario ha il do­vere di farsi rivedere il mandato. L’assemblea di fabbrica rifiuta il diritto di rappresentanza al Commissario che, trovandosi in queste condizioni, non si è fatto riconfermare il mandato.

6) – Le votazioni devono farsi a scheda chiusa nelle ore di lavoro. Lo scrutinio deve essere pubblico e immediato con immediata proclamazione. Il nome del candidato sulla scheda deve essere scritto a ma­no. Durante la votazione nessun lavoratore di altro reparto deve entrare nel reparto. La votazione deve essere rinnovata alla presenza del Segretario del Consiglio, se il risultato e la sua validità sono dubbi.

7) – Il Consiglio di fabbrica dovrà essere riu­nito almeno due giorni dopo le elezioni. Temporaneamenre il Consiglio si convocherà nei locali del più vicino Circolo Socialista. Quando i Consigli si sa­ranno affermati nella fabbrica, l’assemblea dovrà essere tenuta nella fabbrica stessa. Le norme per la convocazione del Consiglio dovranno essere fissate dal Consiglio stesso.

8) – Il Commissario ha un duplice compito: a) – Commissario degli organizzati del suo reparto per il controllo della organizzazione di categoria cui è inscritto; b) • Commissario di tutti gli operai del suo reparto per la loro difesa economica e per la loro azione sociale.

9) – Nel Consiglio di Fabbrica i Commissari rap­presentano quindi tutto il proletariato della fabbrica. Essi scelgono nel loro seno il Comitato Esecutivo di fabbrica, al quale danno mandato esecutivo nelal fabbrica stessa e rappresentativo nelle assemblee dei Consigli.

10) – Nell’assemblea generale di tutti i Commis­sari locali, i Commissari rappresentano invece gli interessi della loro categoria e della produzione locale.

11) – Nelle assemblee di tutti i Comitati Esecutivi del luogo, i delegati rappresentano invece gli interessi di tutto il proletariato delle fabbriche e della produzione nella vita sociale.

12) – I Commissari di tutto un distretto inscritti uno stesso Sindacato di mestiere o di industria, si riuniranno in assemblee di mestiere e di industrie. Le assemblee nomineranno nel loro seno il Comi­tato Esecutivo della Sezione locale del Sindacato.

 

Commissari e Sindacati

13) – Le assemblee di categoria sono convocate per iniziativa dei Commissari rappresentanti un de­cimo degli inscritti o dal Consiglio della Sezione. Esse devono essere automaticamente convocate per ogni movimento di categoria.

14) – I segretari delle Sezioni sindacali amministrativi e propagandisti, debbono esser forniti di indubbia capacità nel condurre le trattative con gli organi padronali, e devono essere considerati esecu­tori della volontà degli operai organizzati che si esprime nel Sindacato e nel Consiglio di Fabbrica. Essi sono responsabili dinnanzi ai Comitati Esecutivi.

15) – La compilazione dei concordati e le trattative con gli organismi padronali sono delegate ai Segretari stessi assistiti da rappresentanti dei Co­mitati Esecutivi. La convalidazione dei patti economici riguardanti Ia categoria è fatta dalla assemblea di categoria. Nessun patto può essere valido prima.

16) – Prima di sottoporre un concordato all’approvazione dell’assemblea il concordato deve essere distribuito in ragione di una copia per ogni fabbrica interessata.

17) – I concordati verranno così discussi nella assemblea dei Commissari e avranno diritto al voto sul concordato anche i Commissari inscritti in Or­ganizzazione diversa da quella che ha condotto l’agitazione. In seno alla assemblea di categoria, i Com­missari non hanno però diritto di critica agli uomini e ai sistemi di un Sindacato che non è il loro.

18) – Tutti i Commissari riuniti in assemblea di categoria hanno invece il diritto di discutere e cri­ticare i sistemi di quei Sindacati che non si manten­eono sulle direttivo della lotta di classe.

 

I compiti dei Commissari nella fabbrica

1) –  Il compito più importante e più delicato del Commissario, nell’interno della fabbrica. Egli deve essere sempre l’interprete fedele dei sentimenti dei compagni di fronte ai rappresentanti dell’autorità pa­dronale e in seno al Consiglio.

E’ dal reparto che egli deve ricevere il potere, il quale consiste nella solidarietà con cui i suoi com­pagni sostengono i suoi atti, e stanno disciplinati ai suoi consigli: solidarietà e disciplina che sono solo vere quando i suoi elettori lo riconoscono come genuino rappresentante dei loro sentimenti.

2) – I Commissari lavorano. L’affermazione del loro potere nella fabbrica deve limitarsi in questo senso, a ottenere che essi possano solo sospendere il lavoro, in circostanze determinate e che richiedono la loro presenza fuori del reparto.

3) – La funzione del Commissario durante il lavoro può riassumersi nel controllo.

Egli deve controllare:

  1. a) per l’esatta applicazione dei vigenti patti di lavoro e per risolvere le controversie che dovessero sorgere tra la maestranza del reparto e i rappresen­tanti della Direzione.
  2. b) per la difesa degli interessi e dei sentimenti personali dei lavoratori in caso di abuso di potere da parte dei capi, per la loro incapacità o ingiustizia nel valutare il lavoro. In caso di trasformazione dei pro­cessi di lavoro o in caso di crisi della produzione sul mercato.
  3. e) per mantenere l’ordine del lavoro contro te provocazioni padronali, e le male opere di dissidenti alla volontà delle maggioranze.
  4. d) per conoscere in modo preciso: il valore del capitale impegnato nel proprio reparto; il rendimento del proprio reparto in rapporto a tutte le spe­se note; l’aumento di rendimento che si può ottenere,
  5. e) per impedire comunque alienazioni da parte dei capitalisti del capitale investito in immobili nella fabbrica.

4) – Il Commissario deve studiare e spingere i com­pagni a studiare i sistemi borghesi di produzione e i processi di lavorazione, incitando la critica e le pro­poste di innovazione atte a facilitare il lavoro acce­lerando la produzione. Devesi radicare nell’animo di tutti che l’eguaglianza comunista non si potrà ottenere che attraverso un’intensa preduzione, e che il benessere può essere dato non dal disordine della produzione o dall’attenuazione della disciplina del la­voro, ,ma bensì da una migliore e più equa distribu­zione dei compiti sociali e dei frutti delta società stessa, ottenuta con l’obbligatorietà del lavoro e l’uguaglianza delle mercedi.

5) –  A norma delle suddette ragioni i Commissari dovranno studiare le innovazioni tecniche interne proposte dalla Direzione e non pronunciarsi, se non dopo averle discusse con i compagni, invitandoli ad accettarle, se esse pur riuscendo di temporaneo dan­no agli operai, importano pure sacrifici da pane dell’industriale e assicurano di riuscire utili ai pro­cessi di produzione. Devono quindi premere sulla Direzione perché applichi integralmente le leggi su­gli infortuni e sull’igiene, migliorando i locali, for­nendoli del necessario conforto.

 

Per le scuole operaie

6)  – Al Consiglio spetta di organizzare nel seno della fabbrica, una scuola che raccolga tutti gli o­perai volonterosi di perfezionarsi nella loro capacità professionale, trovando nel seno della fabbrica stessa i maestri capaci, ottenendo dalla Direzione locali e mezzi.

7) –  Spetta pure al Consiglio di imporre alla Dire­zione un sistema organico di educazione degli apprendisti sorvegliando per la difesa dei loro inte­ressi.

8) –  Il Consiglio dovrà pure intervenire nell’asse­gnazione delle funzioni superiori agli operai per sma­scherare favoritismi e denunciarli come mezzi di lotte di classe impiegati dai padroni.

9) –  I Commissari di reparto indifferenti o arretrati, devono essere scossi con frequenti elezioni e referendum . Tutti i Commissari hanno obbligo di indire frequenti referendum nei loro reparti su questioni sociali e tecniche e tenere frequenti comizi per spiegare i principi e consigli emanati dagli organi pro­letari.

10) –  Nessun Consiglio ha il diritto di rompere un concordato di lavoro senza aver prima ottenuta l’ap­provazione dell’assemblea dei Commissari di catego­ria e per essa del Comitato Esecutivo della Sezione.

11) –  Quando le controversie di un reparto con la Direzione non sono state composte dal Commissario, o assumono carattere di principio, o son dovute a con­trasto di interessi fra reparti, il Commissario deve e­sporre immediatamente il caso all’ufficio del Com­missario di fabbrica. Per tutto il periodo della con­troversia esso è dispensato dal lavoro.